Sei interessato a effettuare un tirocinio formativo o a non perdere questa opportunità?
Esprimi il tuo consenso nella tua area riservata con un fleg nel campo “tirocini formativi”.
In questo modo ti rendi più visibile alle aziende che stanno cercando un tirocinante.
Che cosa è il tirocinio formativo?
Il tirocinio formativo è un ottimo strumento per l’acquisizione di un’esperienza professionale pratica utile:
ai giovani, o a chi cerca lavoro, perchè consente di entrare in contatto col mondo aziendale, per farsi conoscere e apprezzare, rafforzando la spendibilità del proprio curriculum formativo: quindi è una opportunità da valutare attentamente.
alle aziende perchè permette di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico, formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.
In nessun caso il Tirocinio Formativo e di Orientamento è assimilato a un rapporto di lavoro: dunque non è prevista alcuna retribuzione per il tirocinante. L’azienda ospitante può, però, corrispondere al tirocinante un rimborso per spese sostenute, quali trasporto, pasti, ecc.(in questo caso le somme sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla legge-reddito assimilato a lavoro dipendente)
Per l’attuazione di uno tirocinio formativo è necessario che sussista una convenzione tra l’ente promotore del tirocinio formativo e il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato), corredata da un progetto formativo dello tirocinio formativo redatta dal soggetto ospitante, di cui una copia deve essere inviata ai seguenti soggetti da parte dell’ente promotore: alla Regione, all’Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente in materia ispettiva ed alle rappresentanze sindacali aziendali od alle organismi sindacali locali.
Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l’azienda ad assumere il tirocinante al termine dell’esperienza.
Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT.
Chi può fare questa esperienza lavorativa?
tirocinio formativo: una opportunità per lavoratore e azienda
- studenti che frequentano la scuola superiore
- allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale
- soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità
- cittadini stranieri
- soggetti portatori di handicap o con svantaggio sociale
Chi può ospitare un tirocinante?
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, entro questi limiti:
- aziende, Enti o studi professionali con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante
- aziende, Enti o studi professionali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente
- aziende, Enti o studi professionali da 20 dipendenti a tempo indeterminato in poi: tirocinanti in misura non superiore al 10per cento.
La durata massima del tirocinio
è differente in base alla condizione formativa e occupazionale del tirocinante, il quale ha la possibilità di scegliere di svolgerlo anche in part-time:
- non superiore a 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
- non superiore a 6 mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di formazione professionale;
- non superiore a 6 mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- non superiore a 12 mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore ai 12 mesi per persone svantaggiate;
- non superiori a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti temporali non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Eventuali proroghe risultano ammesse, purché entro i limiti massimi della durata su indicata.
ulteriori informazioni
Come detto il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e di conseguenza il datore di lavoro ospitante non è tenuto a corrispondere alcun compenso al tirocinante come pure è escluso l’onere degli obblighi contributivi.
Resta inteso che il soggetto ospitante può, a sua completa discrezione, riconoscere allo stesso una borsa di studio ovvero dei rimborsi spese che saranno soggetti alle norme fiscali.
Anche in caso di riconoscimento di un rimborso spese al tirocinante, non è previsto alcun versamento a fini previdenziali, non essendo configurabile il tirocinio come rapporto di lavoro.
Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, al rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene alle informazioni o conoscenze sui processi aziendali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.
Pur non essendo un lavoratore subordinato il tirocinante è tenuto a seguire e rispettare le direttive, gli orari e la disciplina aziendale limitatamente al livello necessario al corretto svolgimento del tirocinio.
Il suo referente sarà il tutor aziendale, designato dal soggetto ospitante, cui farà riferimento per ogni esigenza. Inoltre sarà supportato dal tutor esterno (il consulente delegato), periodicamente, comunicherà con il soggetto ospitante per analizzare la funzionalità del tirocinio.
Importanti modifiche alle modalità dei tirocini formativi sono state apportate il 13 agosto 2011: una chiara sintesi in questo video




